IL SINDACO
Considerato che si intende realizzare, da parte di Distribuzione Gas Naturale S.r.l, i lavori di “estensione rete gas in bassa pressione a servizio della Borgata Orgiere”,
Valutato che, al fine di garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori, a partire dal 26/10/2026 e per una durata prevista di 40 giorni naturali consecutivi si rende necessario procedere alla chiusura delle strade pubbliche o di uso pubblico nella Borgata Orgiere
Vista la richiesta di emissione ordinanza pervenuta dalla D.G.N. ed acclarata al protocollo comunale al n. 4979 del 20/10/2026
Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
Richiamato il Nuovo Codice della Strada D. Lgs 30/041/992, n. 285 ed in particolare:
- il 3° comma dell’articolo 5: i provvedimenti per la regolarizzazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 – 7 e 40, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali…”
- Il 4° comma dell’art. 6: “L’ente proprietario della strada può con l’ordinanza di cui all’art. 5 c. 3, disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il 5° comma dell’art. 6: “le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate, per le strade comunali e le strade vicinali, dal Sindaco;
Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 1992 n. 285 art 6 e 7 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
ORDINA
La chiusura, ad eccezione dell’accesso e recesso pedonale dalle abitazioni, delle strade pubbliche o di uso pubblico in Borgata Orgiere dal giorno 26/10/2026 per un periodo di quaranta giorni naturali consecutivi e comunque fino alla fine dei lavori
DEMANDA
Alla Ditta esecutrice dei lavori di apporre idonea segnaletica;
INFORMA
AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 8 DELLA LEGGE 07/08/1990 N. 241:
- AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: COMUNE DI PRALI.
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:TRON ERALDO
- UFFICIO PRESSO IL QUALE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI ED INFORMAZIONI: UFFICI COMUNALI
AVVERTE
- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92.
- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D.Lgs. 285/92 al Ministero delle infrastrutture e trasporti che decide in merito entro 60gg. Con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d’attuazione del nuovo codice della Strada).
- - Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241 del 07.08.1990 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR di Torino entro il termine di 60 gg. Decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg. Decorrenti dal medesimo termine.