IMU 2016 - 2017 - 2018 - 2019
IMU 2016 - 2017 - 2018 - 2019
COMODATO GRATUITO TRA GENITORI E FIGLI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
NUOVE REGOLE A PARTIRE DALL’ANNO 2016
ATTENZIONE: VARIAZIONE PER LE AREE EDIFICABILI
A seguito dell’adozione del Progetto Preliminare di Variante al P.A.I. avvenuta attraverso la Deliberazione della Comunità Montana in data 30/09/2013 n. 18 e dei relativi allegati progettuali e visto il Piano di Assetto Idraulico e Idrogeologico attualmente vigente e dalle misure di salvaguardia stabilite dall’art. 58 della legge regionale 56/77, si dichiara che stante la situazione attuale non sono presenti all’interno del territorio comunale aree edificabili.
Visto, quanto sopra esposto, le suddette aree edificabili sono da considerarsi a tutti gli effetti terreni agricoli, e pertanto, i proprietari di suddette aree non saranno tenuti al versamento dell’Imu 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
ALIQUOTE IMU 2016 - 2017 - 2018 - 2019
(invariate rispetto al 2015 ad eccezione uso gratuito)
8,2 % Altri fabbricati
4,5 % Abitazione principale solo per le cat. A/1, A/8 , A/9 (tutte le altre abitazioni principali e relative pertinenze nelle restanti categorie catastali sono esenti)
4,6 % per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera. Nei casi suddetti la base imponibile ai fine del calcolo dell'IMU è ridotta del 50 per cento.
COME CALCOLARE L'IMU
SCADENZE PAGAMENTO
- 1° rata di ACCONTO entro 16 Giugno 2019 50% sulla base delle aliquote dell'anno precedente .
- 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2019, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2017, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato.
Si raccomandano i contribuenti di prestare molta attenzione nella compilazione del modello F24 ed in particolare nell'indicazione del codice comune "G978": con un' errata indicazione del codice il versamento viene attribuito ad un altro comune, con la conseguenza per il contribuente di risultare inadempiente.
ATTENZIONE:
L'imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune (Codice Catastale comune G978 - Codice Tributo 3918), con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi);
- per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) :
a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo "3925";
b) lo 0,06% , è versata a favore del comune, con codice tributo "3930";
Glli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) per Prali sono esenti in quanto comune montano.
PRINCIPALI ESENZIONI IMU
- le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11 del regolamento IUC, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,dal 2016: ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari oci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- gli immobili assegnati al ex coniuge che acquisisce il diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, diverso da quello classificato nelle categorie A/1 A/8 e A/9, posseduto e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- E' considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
NUOVA DISCIPLINA A PARTIRE DAL 2016
COMODATO GRATUITO TRA GENITORI E FIGLI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
Dal 2016 è nuovamente variata la disciplina dei contratti di comodato tra genitori e figli relativi all’abitazione principale. È stato abrogato il comma 2 dell’articolo 13 del dl 201/2011, laddove prevedeva che le amministrazioni comunali potessero assimilare alle prime case le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal titolare ai parenti in linea retta entro il primo grado.
In base all’articolo 1, comma 10, della legge di Stabilità 2016 (208/2015) gli immobili concessi in comodato gratuito godono della riduzione del 50% della base imponibile Imu, se rispettano i seguenti requisiti:
- I soggetti interessati devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);
- l’immobile oggetto del comodato non deve essere di lusso (non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1 /A8 /A9);
- il comodatario deve utilizzare l’immobile come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente);
- il comodante, oltre alla casa data in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile (abitativo) situato nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato ed adibirlo a propria abitazione principale. Se non possiede altri immobili oltre a quello concesso in comodato gratuito deve comunque risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è sito l’immobile oggetto del comodato;
- Le predette condizioni devono essere soddisfatte tutte contemporaneamente;
- Il contratto di “comodato d’uso gratuito”, scritto o verbale, deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- Il soggetto passivo comodante che non deve possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre a quelli su previsti, attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.
La riduzione vale anche per le pertinenze date in uso gratuito (C/2 C/6 C/7).
Per genitori e figli che hanno già in essere all’1/01/2017 un contratto di comodato gratuito non a termine, registrato, l’agevolazione in esame, se rispettati tutti i requisiti si applica per tutto il 2017.
In caso contrario il periodo per cui verrà applicata l’agevolazione decorrerà dal mese della stipula del comodato se questa avviene entro i primi 15 giorni del mese (16 se il mese è di 31 gg) o, se la stipula avverrà dopo il 15.mo giorno, dal mese successivo, sempre con la registrazione entro 20 giorni dalla stipula, salvo applicazione del ravvedimento operoso.
Il comodatario non paga la quota Tasi stabilita nell’anno 2018 (30%).
Nuova normativa Articolo 1, comma 10, della legge di Stabilità 2016 (208/2015)
RENDITE CATASTALI
Si invitano i contribuenti alla verifica delle rendite catastali; collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate ex Agenzia del Territorio (è necessario essere in possesso dei dati catastali completi - Foglio, numero mappale, subalterno - e codice fiscale) . E' possibile ottenere le informazioni necessarie su come coreggere o rettificare le rendite catastali nel caso si riscontrassero incongruenze od errori nelle informazioni presenti negli archivi catastali. Per la correzione dei dati è attivo il servizio Correzione dati catastali online (Contact Center).
F24 WEB
Il servizio "F24 Web", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software. "F24 Web" è un servizio gratuito e permette di risparmiare sulle spese di versamento bancarie e postali. Per maggiori informazioni clicca qui.
Per il calcolo dell'IMU è a disposizione in alto a destra l'applicativo dell'ANUTEL: è possibile effettuare autonomamente il conteggio e stampare il modello F24.
CODICI TRIBUTO
Risoluzione 33/E del 22.05.2013- codici tributo fabbricati D
Tabella nuovi codici tributo 2014-2015
Nuovo modello F24 semplificato dal 01.06.2012 - istruzioni
Approvazione nuovo modello F24 - Disposizione Agenzia delle Entrate
Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato
DICHIARAZIONE IMU - ISTRUZIONI -
MODELLO DICHIARAZIONE IMU compilabile
MODELLO DICHIARAZIONE INAGIBILITA'
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06.04.2016 è stato approvato il Regolamento IUC (Imposta Comunale Unica che comprende IMU - TASI - TARI).
==============================================
Per qualsiasi informazione potete contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi nei seguenti orari:
Lunedì e Mercoledì e Giovedì: 10.30 - 12.30, Sabato: 8.00 - 12.00
Telefono: 0121/807513 (int. 4) Fax: 0121/806998
mail: responsabiletributi.prali@ruparpiemonte.it
Qualora si richieda assistenza presso l'Ufficio Tributi l'orario di apertura al pubblico è:
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.30
Sabato dalle 8.00 alle 12.00.
Si consiglia di informarsi sulla presenza dell'impiegato addetto.
IMU 2014 - 2015
IMU 2014 - 2015
ALIQUOTE IMU 2015 (invariate rispetto al 2014)
COMODATO GRATUITO TRA GENITORI E FIGLI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
NUOVE REGOLE A PARTIRE DALL’ANNO 2016
ATTENZIONE: VARIAZIONE PER LE AREE EDIFICABILI
A seguito dell’adozione del Progetto Preliminare di Variante al P.A.I. avvenuta attraverso la Deliberazione della Comunità Montana in data 30/09/2013 n. 18 e dei relativi allegati progettuali e visto il Piano di Assetto Idraulico e Idrogeologico attualmente vigente e dalle misure di salvaguardia stabilite dall’art. 58 della legge regionale 56/77, si dichiara che stante la situazione attuale non sono presenti all’interno del territorio comunale aree edificabili.
Visto, quanto sopra esposto, le suddette aree edificabili sono da considerarsi a tutti gli effetti terreni agricoli, e pertanto, i proprietari di suddette aree non saranno tenuti al versamento dell’Imu 2015 e 2016.
0,82 Altri fabbricati
0,45 Abitazione principale solo per le cat. A/1, A/8 , A/9 (tutte le altre abitazioni principali e relative pertinenze nelle restanti categorie catastali sono esenti)
COME CALCOLARE L'IMU
SCADENZE PAGAMENTO
- 1° rata di ACCONTO entro 16 Giugno 2016 50% sulla base delle aliquote dell'anno precedente .
- 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2016, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2016, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato.
Si raccomandano i contribuenti di prestare molta attenzione nella compilazione del modello F24 ed in particolare nell'indicazione del codice comune "G978": con un' errata indicazione del codice il versamento viene attribuito ad un altro comune, con la conseguenza per il contribuente di risultare inadempiente.
http://www1.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm
ATTENZIONE:
L'imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune (Codice Catastale comune G978 - Codice Tributo 3918), con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi);
- per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) :
a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo "3925";
b) lo 0,06% , è versata a favore del comune, con codice tributo "3930";
Glli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) per Prali sono esenti in quanto comune montano.
PRINCIPALI ESENZIONI IMU
- le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11 del regolamento IUC, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,dal 2016: ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari oci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- gli immobili assegnati al ex coniuge che acquisisce il diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, diverso da quello classificato nelle categorie A/1 A/8 e A/9, posseduto e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (SOLO FINO AL 2015: l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare).
- Dal 01.01.2014 è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- SOLO FINO AL 2015: (Ai fini dell'esenzione il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.
Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Condizione per l'esenzione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.
Per l'esenzione deve essere presentata al Comune specifica comunicazione predisposta del Servizio Tributi.
Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU. Il venir menodella situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.
n.b. ATTENZIONE: Per le unità immobiliari (abitazioni) concesse in uso gratuito con rendita superiore ad € 500,00, dovrà essere calcolata l'IMU con aliquota 0,82 (altri fabbricati) sulla parte eccedente. Es. Alloggio concesso in uso gratuito con rendita 600,00 €. Esente fino a € 500,00. Sulla parte eccedente di € 100,00 si calcola l'IMU allo 0,82%.)
NUOVA DISCIPLINA A PARTIRE DAL 2016
COMODATO GRATUITO TRA GENITORI E FIGLI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
Dal 2016 è nuovamente variata la disciplina dei contratti di comodato tra genitori e figli relativi all’abitazione principale. È stato abrogato il comma 2 dell’articolo 13 del dl 201/2011, laddove prevedeva che le amministrazioni comunali potessero assimilare alle prime case le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal titolare ai parenti in linea retta entro il primo grado.
In base all’articolo 1, comma 10, della legge di Stabilità 2016 (208/2015) gli immobili concessi in comodato gratuito godono della riduzione del 50% della base imponibile Imu, se rispettano i seguenti requisiti:
- I soggetti interessati devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);
- l’immobile oggetto del comodato non deve essere di lusso (non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1 /A8 /A9);
- il comodatario deve utilizzare l’immobile come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente);
- il comodante, oltre alla casa data in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile (abitativo) situato nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato ed adibirlo a propria abitazione principale. Se non possiede altri immobili oltre a quello concesso in comodato gratuito deve comunque risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è sito l’immobile oggetto del comodato;
- Le predette condizioni devono essere soddisfatte tutte contemporaneamente;
- Il contratto di “comodato d’uso gratuito”, scritto o verbale, deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- Il soggetto passivo comodante che non deve possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre a quelli su previsti, attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.
Per genitori e figli che hanno già in essere all’1/01/2016 un contratto di comodato gratuito non a termine, registrato, l’agevolazione in esame, se rispettati tutti i requisiti si applica per tutto il 2016.
In caso contrario il periodo per cui verrà applicata l’agevolazione decorrerà dal mese della stipula del comodato se questa avviene entro i primi 15 giorni del mese (16 se il mese è di 31 gg) o, se la stipula avverrà dopo il 15.mo giorno, dal mese successivo, sempre con la registrazione entro 20 giorni dalla stipula, salvo applicazione del ravvedimento operoso.
Il comodatario non paga la quota Tasi stabilita nell’anno 2015 (30%).
Nuova normativa Articolo 1, comma 10, della legge di Stabilità 2016 (208/2015)
RENDITE CATASTALI
Si invitano i contribuenti alla verifica delle rendite catastali; collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate ex Agenzia del Territorio (è necessario essere in possesso dei dati catastali completi - Foglio, numero mappale, subalterno - e codice fiscale) . E' possibile ottenere le informazioni necessarie su come coreggere o rettificare le rendite catastali nel caso si riscontrassero incongruenze od errori nelle informazioni presenti negli archivi catastali. Per la correzione dei dati è attivo il servizio Correzione dati catastali online (Contact Center).
F24 WEB
Il servizio "F24 Web", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software. "F24 Web" è un servizio gratuito e permette di risparmiare sulle spese di versamento bancarie e postali. Per maggiori informazioni clicca qui.
Per il calcolo dell'IMU è a disposizione in alto a destra l'applicativo dell'ANUTEL: è possibile effettuare autonomamente il conteggio e stampare il modello F24.
CODICI TRIBUTO
Risoluzione 33/E del 22.05.2013- codici tributo fabbricati D
Tabella nuovi codici tributo 2014-2015
Nuovo modello F24 semplificato dal 01.06.2012 - istruzioni
Approvazione nuovo modello F24 - Disposizione Agenzia delle Entrate
Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato
DICHIARAZIONE IMU - ISTRUZIONI -
MODELLO DICHIARAZIONE IMU compilabile
MODELLO DICHIARAZIONE INAGIBILITA'
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.04.2014 è stato approvato il Regolamento IUC (Imposta Comunale Unica che comprende IMU - TASI - TARI).
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Per qualsiasi informazione potete contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi nei seguenti orari:
Lunedì e Mercoledì e Giovedì: 10.30 - 12.30, Sabato: 8.00 - 12.00
Telefono: 0121/807513 (int. 4) Fax: 0121/806998
mail: responsabiletributi.prali@ruparpiemonte.it
Qualora si richieda assistenza presso l'Ufficio Tributi l'orario di apertura al pubblico è:
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.30
Sabato dalle 8.00 alle 12.00.
Si consiglia di informarsi sulla presenza dell'impiegato addetto.
IMU 2012 - 2013
IMU 2012 - 2013
NOVITA' DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014
Saldo MINI-IMU 2013 (Abitazione principale e pertinenze)
Entro il 24 gennaio 2014, come previsto dall'art. 1 comma 5 del D.L. 30 novembre 2013 n.133, così come convertito nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 680, occorre versare la differenza tra l'ammontare dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione deliberata dal Comune di Prali per l'anno 2013 (pari al 4,5 per mille) rispetto alle stesse previste dalle norme statali (pari al 4,0 per mille), ovvero allo 0,5 per mille.
La differenza così determinata dovrà essere versata dal contribuente nella misura pari al 40% (0,5 x 40% = 0,2 per mille).
Si fa presente che in presenza di altri immobili, ecc. , anche di un solo, con rendite molto basse è necessario verificare se l'imposta dovuta su tutti gli immobili, compresa la Mini – Imu, sia inferiore o meno all'imposta minima ( pari ad € 4,00), così come stabilito da Regolamento Comunale.
L'ufficio Tributi è a disposizione per ogni chiarimento (0121807513).
ALIQUOTE ANNO 2013
0,45% ABITAZIONE PRINCIPALE
0,82% TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
INDICAZIONI GENERALI
SECONDA RATA 2013 – SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per gli immobili di seguito riportati (Abitazione Principale, pertinenze, ed assimilati) deve essere versata l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per la stessa tipologia di immobili, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014.
a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
comma 5. non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di imu concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali a/1, a/8 o a/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.
d) TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui all’art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni. Per Prali sono esenti in quanto comune classificato montano.
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI :
- 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 ( 0,82%)
- 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 09.12.2013 (0,82%)
ATTENZIONE:
L'imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune (Codice Catastale comune G978 - Codice Tributo 3918), con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi)
- per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) :
a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo "3925"
5) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo "3925", aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione. Per Prali sono esenti in quanto comune montano.
PER IL CALCOLO DEL SALDO di DICEMBRE 2013 LE ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE SONO LE SEGUENTI
- 0,45% ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
- 0,82% TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
Come si calcola l'IMU - clicca qui
Si invitano i contribuenti alla verifica delle rendite catastali; collegarsi al sito dell'Agenzia del Territorio (bisogna essere in possesso dei dati catastali completi - Foglio, numero mappale, subalterno - e codice fiscale) . E' possibile ottenere le informazioni necessarie su come coreggere o rettificare le rendite catastali nel caso si riscontrassero incongruenze od errori nelle informazioni presenti negli archivi catastali.
F24 WEB
Il servizio "F24 Web", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software. "F24 Web" è un servizio gratuito e permette di risparmiare sulle spese di versamento bancarie e postali. Per maggiori informazioni clicca qui delle aliquote base da parte dello stato.
Per il calcolo dell'IMU è a disposizione l'applicativo dell'ANUTEL: è possibile effettuare autonomamente il conteggio dell'acconto e stampare il modello F24.
CODICI TRIBUTO
Risoluzione 33/E del 22.05.2013- codici tributo fabbricati D
Tabella nuovi codici tributo 2013
Nuovo modello F24 semplificato dal 01.06.2012 - istruzioni
Approvazione nuovo modello F24 - Disposizione Agenzia delle Entrate
Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato
Versamento a rate dell'Imu sull'abitazione principale - codici di rateazione
DICHIARAZIONE IMU - ISTRUZIONI -
MODELLO DICHIARAZIONE IMU compilabile
MODELLO DICHIARAZIONE INAGIBILITA'
ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE E REGOLAMENTO
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 03.07.2013 sono state stabilite le seguenti aliquote da utilizzarsi per il saldo 2013:
- 0,82 % aliquota ordinaria (tutti i fabbricati esclusi le abitazioni principali, pertinenze e fabbricati rurali strumentali);
- 0,45 % abitazione principale e pertinenze;
- 0,2 % fabbricati rurali strumentali. (vedi nota sotto)
NOVITA' FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: il nuovo testo coordinato del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n 16 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 prevede che:
"SONO ALTRESI' ESENTI I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE UBICATI NEI COMUNI CLASSIFICATI MONTANI O PARZIALMENTE MONTANI"
Pertanto tali fabbricati nel Comune di Prali sono esentati dal pagamento dell'IMU
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.10.2012 è stato approvato il Nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
Con deliberazone del Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.2013 è stato modificato il Regolamento con l'inerimento dell'art. 11 bis "Abitazioni concesse in uso gratuito"
scarica il regolamento
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Per qualsiasi informazione potete contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi nei seguenti orari:
Lunedì e Mercoledì e Giovedì: 10.30 - 12.30, Sabato: 8.00 - 12.00
Telefono: 0121/807513 (int. 4) Fax: 0121/806998
mail: responsabiletributi.prali@ruparpiemonte.it
Qualora si richieda assistenza presso l'Ufficio Tributi l'orario di apertura al pubblico è:
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.30
Sabato dalle 8.00 alle 12.00.
Si consiglia di informarsi sulla presenza dell'impiegato addetto.
TASI 2016 - 2017 - 2018 - 2019
TASI 2016 - 2017 - 2018 - 2019
SCADENZE DI VERSAMENTO
ESEMPIO
- 1^ RATA entro il 16 GIUGNO
- 2^ RATA entro il 16 DICEMBRE
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno
CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI
Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Dall’anno 2016 non si paga la Tasi sulle case utilizzate dal proprietario come prima casa.
ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2016 - 2017 - 2018 - 2019
- Aliquota dell' 1 (uno) per mille, senza differenziazioni, per tutte le tipologie di immobili.
- L'aliquota della TASI viene azzerata (non si deve provvedere al pagamento) per le seguenti tipologie di immobili:
a) le aree fabbricabili;
b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie C/2 (magazzini, depositi, fienili, soffitte, ecc.), C/6 (box auto o garage), C/7 (tettoie aperte o chiuse) senza limite di numero.
c) le unità immobiliari ubicate nelle seguenti località o borgate : Crosetto, Alpe Balma, Balma, Rimà, Coste, Arnaud, Bounous, Champ d'Armand, Bout du Col, Giù da Sap, Selletta, Lago Verde, Rabbiere, Alberge, Figliaria, Selle, Miandette, Tacoliniera, Lausarot, Torè, Pian dell'Alpet, Sapatlè e Ribba.
d) I fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D10, ad esclusione di quelli nei quali viene esercitata un attività commerciale (agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, ecc.), per i quali l'imposta è dovuta.
CALCOLO TASI
RENDITA CATASTALE |
RIVALUTAZIONE DEL 5% |
BASE IMPONIBILE |
CALCOLO TASI |
Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale
Aggiornata
esempio :
R.C. € 100,00
|
Rivalutare la rendita catastale del 5 %
esempio :
R.C. € 100,00
calcolo da effettuare
(100x5/100)+100 =
€ 105,00
|
La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata (nel caso €105,00) per uno dei moltiplicatori sotto riportati, diversi per categoria catastale per i moltiplicatori sotto indicati
calcolo da effettuare
105,00 x 160 = € 16.800,00
|
Il calcolo TASI si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota TASI
Esempio : Aliquota 1 per mille
calcolo da effettuare
€ 16.800 x 0,001 = € 16,80
TASI dovuta € 16,80
da arrotondare ad € 17,00
|
Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 |
Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 |
Cat. A/10 |
Cat. C/1 |
Gruppo D escluso D/5 |
Cat. D/5 |
X 160 |
X 140 |
X 80 |
X 55 |
X 65 |
X 80 |
Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore a €. 4,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto, saldo e/o in base alle percentuali di possesso.
RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO "TASI" tra OCCUPANTE e POSSESSORE
Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
a) L'OCCUPANTE versa la TASI nella misura del 30%
Qualora l'occupante sia lo stesso titolare il 30% dovrà essere versato dall'intestatario TARES/TARI.
La restante parte della TASI (70%) è corrisposta dal TITOLARE/I DEL DIRITTO REALE sull'unità immobiliare, in proporzione alla propria percentuale di possesso.
DICHIARAZIONI TASI
DICHIARAZIONI TASI |
Entro il 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO
alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
|
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
|
VERSAMENTI
CODICE COMUNE
VERSAMENTO MODELLO F24
|
PRALI |
G978 |
CODICE TRIBUTO TASI
VERSAMENTO MODELLO F24
|
DESCRIZIONE |
CODICE TRIBUTO |
TASI abitazione principale |
3958 |
TASI, fabbricati rurali ad uso strumentale |
3959 |
TASI, altri fabbricati |
3961 |
TASI, interessi |
3962 |
TASI, sanzioni |
3963 |
n.b. Tutti gli occupanti ed inquilini degli immobili che li utilizzano come propria abitazione principale avendovi la residenza anagrafica e dimora abituale, non versano più la loro quota Tasi stabilita nell’anno 2016 - 2017 - 2018 e 2019 (30%).
Nel caso di comodato gratuito di abitazione principale, il comodante, verserà il 70% della quota Tasi calcolata sul 50% della base imponibile.
Per approfondimenti TASI leggi il regolamento IUC 2016
Per informazioni :
Comune di Prali – Frazione Ghigo n. 16
mail: responsabiletributi.prali@ruparpiemonte.it
Tel. 0121/807513 int. 4 lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10,00 alle 12,30 , sabato 8.00 -12.00
Giorni apertura al pubblico mercoledì e sabato negli orari su indicati
TASI 2014 - 2015
TASI 2014 - 2015
Tributo Servizi Indivisibili
SCADENZE DI VERSAMENTO
ESEMPIO
- 1^ RATA entro il 16 GIUGNO
- 2^ RATA entro il 16 DICEMBRE
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno
CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI
Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2015
- Aliquota dell' 1 (uno) per mille, senza differenziazioni, per tutte le tipologie di immobili.
- L'aliquota della TASI viene azzerata (non si deve provvedere al pagamento) per le seguenti tipologie di immobili:
a) le aree fabbricabili;
b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie C/2 (magazzini, depositi, fienili, soffitte, ecc.), C/6 (box auto o garage), C/7 (tettoie aperte o chiuse) senza limite di numero.
c) le unità immobiliari ubicate nelle seguenti località o borgate : Crosetto, Alpe Balma, Balma, Rimà, Coste, Arnaud, Bounous, Champ d'Armand, Bout du Col, Giù da Sap, Selletta, Lago Verde, Rabbiere, Alberge, Figliaria, Selle, Miandette, Tacoliniera, Lausarot, Torè, Pian dell'Alpet, Sapatlè e Ribba.
d) I fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D10, ad esclusione di quelli nei quali viene esercitata un attività commerciale (agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, ecc.), per i quali l'imposta è dovuta.
CALCOLO TASI
RENDITA CATASTALE
|
RIVALUTAZIONE DEL 5%
|
BASE IMPONIBILE
|
CALCOLO TASI
|
Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale
Aggiornata
esempio :
R.C. € 100,00
|
Rivalutare la rendita catastale del 5 %
esempio :
R.C. € 100,00
calcolo da effettuare
(100x5/100)+100 =
€ 105,00
|
La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata (nel caso €105,00) per uno dei moltiplicatori sotto riportati, diversi per categoria catastale per i moltiplicatori sotto indicati
calcolo da effettuare
105,00 x 160 = € 16.800,00
|
Il calcolo TASI si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota TASI
Esempio : Aliquota 1 per mille
calcolo da effettuare
€ 16.800 x 0,001 = € 16,80
TASI dovuta € 16,80
da arrotondare ad € 17,00
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Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7
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Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5
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Cat. A/10
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Cat. C/1
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Gruppo D escluso D/5
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Cat. D/5
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X 160
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X 140
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X 80
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X 55
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X 65
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X 80
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Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore a €. 4,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto, saldo e/o in base alle percentuali di possesso.
RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO "TASI" tra OCCUPANTE e POSSESSORE
Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
a) L'OCCUPANTE versa la TASI nella misura del 30%
Qualora l'occupante sia lo stesso titolare il 30% dovrà essere versato dall'intestatario TARES/TARI.
La restante parte della TASI (70%) è corrisposta dal TITOLARE/I DEL DIRITTO REALE sull'unità immobiliare, in proporzione alla propria percentuale di possesso.
DICHIARAZIONI TASI
DICHIARAZIONI TASI
|
Entro il 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO
alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
|
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
|
VERSAMENTI
CODICE COMUNE
VERSAMENTO MODELLO F24
|
PRALI
|
G978
|
CODICE TRIBUTO TASI
VERSAMENTO MODELLO F24
|
DESCRIZIONE
|
CODICE TRIBUTO
|
TASI abitazione principale |
3958 |
TASI, fabbricati rurali ad uso strumentale |
3959 |
TASI, altri fabbricati
|
3961
|
TASI, interessi
|
3962
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TASI, sanzioni
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3963
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n.b. Non è prevista per la TASI l’assimilazione ad abitazione principale dell’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado di parentela che vi acquisiscono la residenza, pertanto tali immobili vanno considerati come “altri fabbricati” ed il codice tributo è 3961.
Per approfondimenti TASI leggi il regolamento IUC dall'art. 31 all'art.47
Per informazioni :
Comune di Prali – Frazione Ghigo n. 16
mail: responsabiletributi.prali@ruparpiemonte.it
Tel. 0121/807513 int. 4 lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10,00 alle 12,30 , sabato 8.00 -12.00
Giorni apertura al pubblico mercoledì e sabato negli orari su indicati
TARI
TARI
Tributo comunale sui rifiuti
Cos'è la TARI?
La TARI, che dal 2014 sostituisce la TARES, è il nuovo tributo comunale sui rifiuti istituito Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
Chi è tenuto al pagamento della TARI?
Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguentemente rende l'immobile soggetto a tassazione.
Non sono soggetti a tassazione, per esempio, i locali che, per la loro natura o per il particolare uso a cui sono destinati, non possono produrre rifiuti come i locali privi di arredo e di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, le unità immobiliari inagibili o inabitabili (purchè di fatto non utilizzate), le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, i locali dove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore provveda al trattamento secondo le normative vigenti.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Sono esclusi dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Come viene calcolata la TARI?
La tariffa viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.p.r. 158/1999, che prevede una quota fissa e una quota variabile per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.
La parte fissa è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (come i costi generali di gestione ed i costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta.
Le tariffe applicate coprono integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti.
Per le UTENZE DOMESTICHE il conteggio tiene conto:
- delle superfici occupate (al momento vengono prese in considerazione le superfici calpestabili dei locali adibiti ad abitazione, misurate al netto dei muri, pilastri ed escludendo balconi, terrazze, cantine, magazzini, autorimesse, fienili, con arrotondamento al metro quadrato. Il Comune provvede ad effettuare un raffronto con l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Dpr 138/1998, e, in caso di discordanza, provvede a modificare d'ufficio le superfici dichiarate, dandone comunicazione all'interessato);
- del numero di componenti il nucleo familiare, considerando quello risultante in anagrafe al 1° gennaio dell'anno di competenza. Per le abitazioni occupate da nuclei non residenti nel Comune, si considera in via presuntiva un nucleo di due persone. I contribuenti possono dichiarare entro il 31 dicembre di ogni anno, con validità a decorrere dall'anno successivo, il numero effettivo di occupanti purchè riscontrabili sulla base di idonea documentazione (ad esempio lo stato di famiglia anagrafico del Comune di residenza).
Sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1, 2, 3, 4, 5 oppure 6 o più occupanti.
Per le UTENZE NON DOMESTICHE si tiene conto:
- delle superfici dei locali occupati;
- della tipologia di attività svolta, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Sono previste 21 categorie di utenze; Ogni utenza è riferita ad un'unica categoria, anche se le superfici hanno diversa destinazione d'uso (ad es. superficie di vendita, di deposito, di ufficio..). Qualora la classificazione non sia possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che presenta maggior similarità nella produzione qualitativa e quantitativa di rifiuti.
ATTIVITA' PRODUTTIVE
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie, studi professionali
9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club
Per visionare le tariffe stabilite per il 2019 cliccare qui: Tariffe_TARI_2019
Il tributo è dovuto proporzionalmente ai giorni dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte.
Sul tributo comunale sui rifiuti e servizi si applica il TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene dell'ambiente (art. 504/1992), nella misura stabilita annualmente dalla Provincia di Torino (per l'anno 2014 è stabilito nel 5%).
Come si effettua la dichiarazione ai fini TARI?
Il soggetto tenuto al versamento della TARI è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'utilizzo dell'occupazione dei locali. Lo stesso termine è previsto per dichiarare le variazioni che incidano sul versamento del tributo e per la cessazione dell'occupazione dei locali.
In caso di mancata presentazione per la cessazione nei termini previsti, l'obbligazione tributaria terminerà dalla data in cui viene presentata la dichiarazione stessa, a meno che l'obbligazione non sia stata assolta dall'eventuale soggetto subentrante.
Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU e TARES qualora non siano intervenute variazioni.
L'ufficio Tributi ha predisposto gli appositi moduli da utilizzare per effettuare tali comunicazioni
Sono previste delle riduzioni?
Il Regolamento IUC per l'applicazione della TARI ha previsto le seguenti riduzioni:
dal 2014 fino al 31.12.2019
- riduzione del 20 % della tariffa totale (parte fissa e variabile) per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con l'utilizzo dell'apposito compostatore. La riduzione ha effetto previa richiesta presentata dagli interessati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.
dal 01.01.2018 con l'approvazione del Regolamento comunale sul compostaggio
- per gli utenti iscritti all'Albo Comunale dei compostatori una riduzione del 20 % della tariffa totale (parte fissa e variabile) per le utenze domestiche e non domestiche che trattano in modo autonomo i rifiuti a matrice organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali, secondo le disposizioni del Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione. Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione della TARI le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES e TARI.
- riduzione del 60% della tariffa totale (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche site in zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privativa, cosiddette "utenze fuori zona raccolta". Tali utenze sono comunque tenute ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani nei punti di raccolta più prossimi. Beneficiano di tale riduzione le seguenti località o borgate: Crosetto, Alpe Balma, Balma, Rimà, Coste, Bounous, Bout du Col, Giu da Sap, Selletta, Lago Verde, Rabbiere, Alberge, Figliaria, Selle, Miandette, Tacoliniera, Lausarot, Torè, Pian dell'Alpet, Sapatlè.
- riduzione del 40% della tariffa totale (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche site nelle zone dove il normale servizio di raccolta dei rifiuti è limitato a determinati periodi stagionali. Beneficiano di tale riduzione le seguenti località o borgate: Arnaud, Campo Clot, Ribba.
- riduzione del 30% per le utenze non domestiche non stabilmente attive a condizione che i locali e le aree scoperte siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e che tali locali o aree nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
Sono previste agevolazioni?
Per previsione del Regolamento IUC sono previste le seguenti agevolazioni per le seguenti categorie:
• Riduzione, applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile, del 40% per Utenze non domestiche di cui alla Categoria 16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie) dell'allegato A del regolamento IUC;
• Riduzione, applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile, del 25% per Utenze non domestiche di cui alla Categoria 17 (Bar, caffè, pasticceria) dell'allegato A del regolamento IUC;
• E' riconosciuta a tutti i soggetti residenti nel comune, che si trovino in condizioni di grave indigenza e che per tale motivo siano assistiti in modo continuativo dai Servizi Sociali, l'esenzione totale dal pagamento della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. L'esenzione viene riconosciuta di volta in volta dalla Giunta comunale previa presentazione, da parte dei Servizi sociali, di apposita domanda corredata da una puntuale e dettagliata relazione sulle condizioni economiche del soggetto, nonché della dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, dalla quale risulti un reddito ISEE rientrante nella fascia A prevista nella delibera della Giunta Comunale con la quale si fissano i criteri per l'esenzione o la riduzione al pagamento del servizio mensa scolastica.
Le agevolazioni sopra riportate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Come si versa la TARI?
Per il 2019 il versamento del tributo può essere effettuato in due rate:
la prima rata entro il 31 luglio 2019 (pari al 50% del tributo)
la seconda rata entro il 31 ottobre 2019 (pari al restante 50%)
con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.10.2019 utilizzando il modello F24 contenente l'importo totale.
L'ufficio tributi invierà, a partire dal mese di luglio, apposita lettera composta dall'avviso di pagamento contenente il prospetto riassuntivo dei conteggi, le note e 3 modelli F24 ( 1° rata e 2° rata e modello per versamento totale) debitamente compilati da utilizzare per il versamento delle 2 rate o della rata totalei.
Nel prospetto riassuntivo la somma del dettaglio della posizione è data da: somma parte fissa + parte variabile arrotondata per difetto o eccesso.
Per contatti inviare una mail al seguente indirizzo: responsabiletributi.prali@ruparpiemonte.it
codici tributo Tari 2019 - 3944
Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
I soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti al versamento del tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del 1%.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
Regolamento_IUC_2016
Piano finanziario 2019
Tariffe_TARI_2019
MODULISTICA
Denuncia inizio, variazione, cessazione Utenze Domestiche
Denuncia inizio, variazione, cessazione Utenze Non Domestiche
Dichiarazione n. occupanti
Dichiarazione di non predisposizione all'uso dei locali
Dichiarazione utilizzo composter
Comunicazione dati catastali Utenze TARI
Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani
Criteri e Metodologie per la classificazione dei rifiuti e per
l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Tabella Sanzioni
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Leggi il REGOLAMENTO COMUNALE SULL’AUTOCOMPOSTAGGIO
Modulistica
Modulo domanda iscrizione albo compostatori
Modulo domanda cancellazione albo compostatori
Si considerano iscritti all’Albo comunale compostatori i soggetti che alla data del 19.02.2018 abbiano chiesto l’applicazione della Riduzione di cui all’art. 71 comma 3 del Regolamento IUC.
Ancorché gli utenti si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione della TARI le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES e TARI.
L'art. 71 comma 3 del Regolamento IUC è abrogato con decorrenza 01/01/2018 e le sue disposizioni saranno sostituite da quelle contenute nel regolamento sul compostaggio.
IRPEF
IRPEF - Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
IL CONSIGLIO COMUNALE
…OMISSIS…
DELIBERA
1) di confermare, per l'anno 2016, l'aliquota dell' addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,3%;
…OMISSIS…
Scarica l'intero regolamento IRPEF.
TARES
TARES - Tributo comunale sui rifiuti e servizi
Cos'è la TARES?
La TARES, che da quest'anno sostituisce la TARSU, è il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi istituito dal D.L. n. 201/2011 (Decreto Salva Italia del 2011).
Chi è tenuto al pagamento della TARES?
Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguentemente rende l'immobile soggetto a tassazione.
Non sono soggetti tassazione, per esempio, i locali che, per la loro natura o per il particolare uso a cui sono destinati, non possono produrre rifiuti come i locali privi di arredo e di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, le unità immobiliari inagibili o inabitabili (purchè di fatto non utilizzate), le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, i locali dove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore provveda al trattamento secondo le normative vigenti.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Sono esclusi dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Come viene calcolata la TARES?
La tariffa viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.p.r. 158/1999, che prevede una quota fissa e una quota variabile per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.
La parte fissa è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (come i costi generali di gestione ed i costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta.
Le tariffe applicate coprono integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti.
Per le UTENZE DOMESTICHE il conteggio tiene conto:
- delle superfici occupate (al momento vengono prese in considerazione le superfici calpestabili dei locali adibiti ad abitazione, misurate al netto dei muri, pilastri ed escludendo balconi, terrazze, cantine, magazzini, autorimesse, fienili, con arrotondamento al metro quadrato. Il Comune provvede ad effettuare un raffronto con l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Dpr 138/1998, e, in caso di discordanza, provvede a modificare d'ufficio le superfici dichiarate, dandone comunicazione all'interessato);
- del numero di componenti il nucleo familiare, considerando quello risultante in anagrafe al 1° gennaio dell'anno di competenza. Per le abitazioni occupate da nuclei non residenti nel Comune, si considera in via presuntiva un nucleo di due persone. I contribuenti possono dichiarare entro il 31 dicembre di ogni anno, con validità a decorrere dall'anno successivo, il numero effettivo di occupanti purchè riscontrabili sulla base di idonea documentazione (ad esempio lo stato di famiglia anagrafico del Comune di residenza).
Sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1, 2, 3, 4, 5 oppure 6 o più occupanti.
Per le UTENZE NON DOMESTICHE si tiene conto:
- delle superfici dei locali occupati;
- della tipologia di attività svolta, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Sono previste 21 categorie di utenze; Ogni utenza è riferita ad un'unica categoria, anche se le superfici hanno diversa destinazione d'uso (ad es. superficie di vendita, di deposito, di ufficio..). Qualora la classificazione non sia possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che presenta maggior similarità nella produzione qualitativa e quantitativa di rifiuti.
ATTIVITA' PRODUTTIVE
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie, studi professionali
9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club
Per visionare le tariffe stabilite per il 2013 cliccare qui: Tariffe TARES 2013
Il tributo è dovuto proporzionalmente ai giorni dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte.
Sul tributo comunale sui rifiuti e servizi si applica il TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene dell'ambiente (art. 504/1992), nella misura stabilita annualmente dalla Provincia di Torino (per l'anno 2013 è stabilito nel 5%).
Componente servizi - Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei servizi indivisibili dei Comuni. Tale maggiorazione viene versata direttamente allo Stato.
Come si effettua la dichiarazione ai fini TARES?
Il soggetto tenuto al versamento della TARES è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'utilizzo dell'occupazione dei locali. Lo stesso termine è previsto per dichiarare le variazioni che incidano sul versamento del tributo e per la cessazione dell'occupazione dei locali.
In caso di mancata presentazione per la cessazione nei termini previsti, l'obbligazione tributaria terminerà dalla data in cui viene presentata la dichiarazione stessa, a meno che l'obbligazione non sia stata assolta dall'eventuale soggetto subentrante.
Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU qualora non siano intervenute variazioni.
L'ufficio Tributi ha predisposto gli appositi moduli da utilizzare per effettuare tali comunicazioni
Sono previste delle riduzioni?
Il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARES ha previsto le seguenti riduzioni:
- riduzione del 20 % della tariffa totale (compresa la componente servizi) per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con l'utilizzo dell'apposito compostatore. La riduzione ha effetto previa richiesta presentata dagli interessati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.
- riduzione del 40 % della tariffa totale (compresa la componente servizi) per le utenze domestiche site nelle borgate Arnaud, Campo Clot, Ribba.
- riduzione del 60 % della tariffa totale (compresa la componente servizi) per tutte le utenze "fuori zona raccolta" e più precisamente site nelle seguenti borgate o località: Crosetto, Alpe Balma, Balma, Rimà, Coste, Bounous, Bout du Col, Giu da Sap, Selletta, Lago Verde, Rabbiere, Alberge, Figliaria, Selle, Miandette, Tacoliniera, Lausarot, Torè, Pian dell'Alpet, Sapatlè.
- riduzione del 30% per le utenze non domestiche non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i. a condizione che i locali e le aree scoperte siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e che tali locali o aree nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
Come si versa la TARES?
Per il 2013 il versamento del tributo viene effettuato in due rate, con le seguenti scadenze:
- 30 settembre (pari al 50 % del tributo) Attenzione: vista il ritardo nella predisposizione degli avvisi oltre la scadenza verrano ritenuti validi tutti i versamenti effettuati entro il 31.10.2013;
- 12 dicembre (pari al restante 50% + componente servizi).
Non è consentito il versamento in unica soluzione.
La maggiorazione standard di 0,30 euro al metro quadrato viene versata direttamente allo Stato contestualmente al versamento dell'ultima rata prevista per il 12 dicembre 2013, con l'utilizzo del modello F24.
L'ufficio tributi invierà apposita lettera composta dall'avviso di pagamento contenente il prospetto riassuntivo dei conteggi, ed i modelli F24 debitamente compilati da utilizzare per il versamento delle rate comunali.
Nel prospetto riassuntivo la somma del dettaglio della posizione e data da: somma parte fissa + parte variabile arrotondata per difetto o eccesso, la cifra ottenuta sommata alla maggiorazione.
Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
I soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti al versamento del tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del 100%.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
Al tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati si applica la componente di maggiorazione standard pari a 0,30 euro al metro quadrato.
Regolamento TARES 2013
Tariffe_TARES_2013
MODULISTICA
Denuncia inizio, variazione, cessazione Utenze Domestiche
Denuncia inizio, variazione, cessazione Utenze Non Domestiche
Dichiarazione di non predisposizione all'uso dei locali
Dichiarazione utilizzo composter
Comunicazione dati catastali Utenze TARES
Criteri e Metodologie per la classificazione dei rifiuti e per
l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Anagrafe Canina
Anagrafe Canina
Il proprietario/detentore di un cane ha l'obbligo di far riportare indelebilmente un codice, fornito dall' comunale di Anagrafe Canina, sulla faccia interna della coscia o sul padiglione auricolare del cane e di comunicarne il suo decesso/smarrimento o trasferimento
COME
Il tatuaggio deve essere richiesto:
- al SERVIZIO VETERINARIO dell' Azienda Sanitaria Locale n. 10, Distretto 2 di Perosa Argentina, via Roma n. 22 - tel. 0121/235672 - , a titolo gratuito, eccetto le spese per eventuali operazioni di sedazione/contenimento;
- oppure ai veterinari liberi professionisti autorizzati, dietro il pagamento di onorario; presentando il certificato di Anagrafe Canina rilasciato dal Comune.
Una volta ottenuto il certificato di tatuaggio, occorre portarne la copia in Comune.
PAGAMENTO
Il rilascio del certificato di Anagrafe Canina da parte del Comune è gratuito.
DOVE
L'anagrafe canina è gestita dal Corpo di Polizia Municipale presso il Comune.
QUANDO
Dalla nascita, acquisto o trasferimento del cane.
COSA FARE SE SI TROVA UN CANE RANDAGIO
Se si trova un cane randagio, occorre segnalarne tempestivamente la presenza in Comune, lasciando l'animale dove si lo è trovato. Il Comune provvederà a comunicare il ritrovamento al Canile.